La verifica contro il galleggiamento deve essere eseguita secondo EN 1997-1 [1] 2.4.7.4 in modo tale che il valore di progetto della combinazione delle azioni verticali permanenti e variabili destabilizzanti Vdst,d sia minore o uguale alla somma del valore di progetto delle azioni verticali permanenti stabilizzanti Gstb,d e del valore di progetto di un’eventuale resistenza aggiuntiva Rd contro il galleggiamento.
Stato limite di sollevamento
Bibliografia
- Eurocodice 7: Verifica geotecnica - Parte 1: Allgemeine Regeln; DIN EN 1997-1:2014-03
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